Regolamento per le elezioni

Regolamento per l'elezione dei componenti degli Organi Associativi di AssoEuro
Regolamento per l'elezione dei componenti degli Organi Associativi di AssoEuro (bozza proposta dal Consiglio Direttivo, in votazione all'Assemblea Nazionale del 13 aprile 2018)
1 – Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità operative di elezione e di eventuale surroga dei componenti degli Organi dell'Associazione, sulla base dei principi generali definiti nello Statuto Associativo. Il presente regolamento disciplina l'elezione diretta da parte dell'Assemblea del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nonché l'elezione indiretta del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Probiviri. Integra e/o corregge i rilevanti articoli del previgente Regolamento.
2 – Riunioni elettive Le elezioni del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgono di norma durante l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione. L'elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri, del Vice Presidente e del Segretario Generale si svolgono durante la prima riunione, rispettivamente, del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo.
3 – Formulazione delle candidature Le candidature sono individuali. Coloro che, in possesso del diritto di voto, intendessero presentare la propria candidatura sono tenuti a notificare tale intenzione entro 7 giorni prima dell'Assemblea, con idonei mezzi al Presidente e/o al Segretario Generale, che provvederanno a informare tutti i soci dell'Associazione o i componenti degli Organi interessati. Per la sola candidatura a Presidente è necessario aver già ricoperto precedentemente cariche elettive nell'Associazione. Il Presidente, prima dell'apertura dei seggi elettorali, provvederà a stilare la lista delle candidature formalmente notificate; tale liste saranno compilate indicando, per organo da eleggere, ciascun candidato in ordine alfabetico con Cognome – Nome – Luogo e Data di Nascita.
4 – Seggi elettorali Nel caso dell'Assemblea ordinaria, il Presidente, sentita l'Assemblea, provvede a nominare un Seggio elettorale, composto da almeno 3 soci componenti l'Assemblea e non candidati, che provvedono allo svolgimento materiale delle operazioni di voto e scrutinio. Nel caso della prima riunione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, le funzioni di seggio elettorale sono svolte dal Presidente dell'Associazione.
5 – Operazioni di voto, norme comuni a tutte le votazioni Preliminarmente alle operazioni di voto, il Seggio provvede ad acquisire dal Presidente l'elenco degli elettori e le eventuali deleghe presentate. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, su idonee schede cartacee, da inserirsi in apposite urne adeguatamente sigillate; il Seggio definisce un tempo adeguato per lo svolgimento delle operazioni di voto, anche considerando la numerosità degli elettori e idonee modalità per garantire la segretezza dell'espressione del voto. A ciascun votante sono consegnate un numero di schede per ciascun organo o carica da eleggere pari al numero complessivo di voti personali e per delega rappresentati dall'elettore fisicamente presente. Terminate le operazioni di voto il Seggio provvede allo scrutinio delle schede, redigendo apposito verbale in cui sono riportati, per ciascuna carica, i voti riportati dai singoli candidati. In caso di parità di voti, la precedenza è data dall'anzianità di iscrizione all'Associazione e in caso di ulteriore parità, la fascia di seniority associativa. Nel caso di contestazioni di qualunque genere, il Seggio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6 – Modalità di voto del Presidente dell'Associazione Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. In prima votazione, il candidato risulterà eletto nel caso abbia ottenuto un quorum pari al 50%+1 dei votanti; qualora tale quorum non venisse raggiunto da nessuno o dall'unico candidato, si procede a una seconda votazione. Alla seconda votazione, alla quale sono ammessi solamente i due candidati più votati nella prima votazione, risulterà eletto il candidato che otterrà più voti validi.
7 – Modalità di voto dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri In unica votazione, ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore al numero delle cariche poste in elezione. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
8 – Modalità di voto del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Probiviri Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, vengono poste in votazione simultaneamente le cariche di Vice Presidente e di Segretario Generale. In prima votazione, il candidato risulterà eletto nel caso abbia ottenuto un quorum pari al 50%+1 dei componenti eletti nell'organo; qualora tale quorum non venisse raggiunto da nessuno o dall'unico candidato, si procede a una seconda votazione. Alla seconda votazione, alla quale sono ammessi solamente i due candidati più votati nella prima votazione, risulterà eletto il candidato che otterrà più voti validi.
9 – Proclamazione degli eletti Il Presidente dell'Associazione, acquisiti i verbali redatti dai Seggi, provvede a notificare agli interessati gli esiti delle elezioni.
10 – Surroghe In caso di dimissioni o altre cause ostative permanenti del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente fino alla successiva Assemblea. In caso di dimissioni o altre cause ostative permanenti dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo, si provvede allo scorrimento delle graduatorie risultanti dalle elezioni svolte. In caso di dimissioni o altre cause ostative permanenti del Vice Presidente, del Segretario Generale o del Presidente del Collegio dei Probiviri, si provvede all'elezione di un sostituto alla prima riunione utile dell'organo.
11 – Elezioni suppletive Nel caso in cui, per dimissioni o altri motivi, i membri elettivi del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri dovessero ridursi ad un numero inferiore al minimo stabilito dallo Statuto, il Presidente dell'Associazione provvede a convocare un'Assemblea elettiva entro 40 giorni dal manifestarsi della situazione di vacanza delle cariche, per l'elezione di nuovi componenti a reintegrazione del numero stabilito dallo Statuto (Collegio dei Probiviri) o dall'Assemblea (Consiglio Direttivo).